Regolamento di applicazione

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Regolamento della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto (RLEPIA) del 5 luglio 2005 (stato 2 dicembre 2022)

vista la legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (di seguito LEPIA),

decreta:

Domanda di autorizzazione (art. 4 cpv. 2 Lepia);

Art. 1

a) dati e documenti

1 Chi intende ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto nel Can-tone (autorizzazione) deve presentare domanda scritta al Consiglio dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti (OTIA), corredata dai seguenti documenti: a) apposito formulario, debitamente compilato, dal quale risultino i dati personali e professionali di cui all’art. 9 cpv. 2 Lepia;
b) eventuale estratto dal Registro di commercio (art. 3 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. c Lepia);
c) copia dei titoli di studio (art. 5 cpv. 1 lett. a e b, art. 7 cpv. 2 Lepia) o dei certificati di iscrizione al REG (art. 5 cpv. 1 lett. c e d Lepia) o degli atti attestanti il diritto ad esercitare la professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 Lepia);
d) certificati in originale che attestino il possesso dei requisiti personali di cui all’art. 6 Lepia (estratto dal casellario giudiziale, certificato di buona condotta, attestazione dell’Ufficio di esecuzione del domicilio o sede).

2 Il Consiglio dell’OTIA può inoltre richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l’adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell’equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati (art. 7 Lepia).

Art. 2

b) aggiornamento dei dati e documenti

1 I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a comunicare autonomamente e tempestivamente al Consiglio dell’OTIA ogni modifica dei dati di cui all’art. 1 del presente regolamento, così come ogni altra informazione che possa altrimenti avere rilevanza per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti professionali e personali (art. 17 cpv. 1 lett. h Lepia).


2 Il Consiglio dell’OTIA può inoltre, a quest’ultimo fine, richiedere in ogni tempo ai titolari dell’autorizzazione di aggiornare i dati e i documenti di cui all’art. 1 del presente regolamento. 

Tipi di autorizzazione (art. 8 Lepia)

Art. 3

1 L'autorizzazione a esercitare la professione di ingegnere e di architetto e delle professioni apparentate può essere rilasciata a titolo permanente (durata indeterminata) o temporaneo (per singoli progetti o per durata determinata) (art. 7 cpv. 3 LEPIA).

L’autorizzazione specifica segnatamente pure:

a)    i campi professionali, secondo la classificazione indicata nell'allegato, per i quali l'autorizzazione abilita all'esercizio della rispettiva professione;
b)    il livello del titolo di studio, secondo la seguente classificazione:
-    livello I: titolo di studio Master o da una scuola estera equivalente (art. 5 cpv. 1 lett. a LEPIA) o titolo REG A (art. 5 cpv. 1 lett. c LEPIA);
-    livello II: titolo di studio Bachelor (art. 5 cpv. 1 lett. b LEPIA) o titolo REG (art. 5 cpv. 1 lett. d LEPIA);
-    livello III: diritto ad esercitare la professione sulla base di un titolo acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA). 

Il Consiglio dell'OTIA emana le direttive di applicazione per i tipi di autorizzazione, giusta i capoversi 1 e 2.

Gruppi professionali

Art. 4

Abrogato

Esercizio della professione nella forma di una persona giuridica

Art. 5

In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale (art. 3 cpv. 2 LEPIA) almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve essere in possesso dell’autorizzazione ad esercitare la professione e partecipare effettivamente alla gestione dell’attività societaria.

Struttura dell’Albo (art 8 e 9 Lepia)

Art. 6

L’Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti (Albo) (art. 9 LEPIA) riporta i titolari di un’autorizzazione permanente (art. 3 cpv. 1), indicando i relativi dati di cui all’art. 9 cpv. 2 LEPIA.

L’Albo è strutturato per gruppi professionali (art. 3 cpv. 2 lett. a e 4) e livelli (art. 3 cpv. 2 lett. b); all’interno di queste categorie i titolari di autorizzazione vengono riportati in ordine alfabetico, con l’indicazione dei rispettivi campi d’attività.

I titolari di un’autorizzazione temporanea (art. 3 cpv. 1) vengono riportati in un elenco separato, dal quale vengono stralciati dopo la conclusione dei mandati per i quali essa è stata rilasciata.

Statuti (art. 14 cpv. 2 lett. a Lepia)

Art. 7

1 Gli Statuti dell’OTIA stabiliscono le norme di funzionamento dei suoi organi.


2 Il Consiglio dell’OTIA può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento. 

Sede e recapito

Art. 8

La sede e il recapito dell’OTIA sono stabiliti dal Consiglio.

Commissione di vigilanza (art. 18 Lepia); a) sede e composizione

Art. 9

1 La Commissione di vigilanza ha sede presso il suo Presidente.  


2 La Segreteria della Commissione è assicurata dal Segretariato dell’OTIA; i relativi costi sono a carico del Cantone. 


3 Le decisioni della Commissione di vigilanza sono adottate a maggioranza. Esse sono pure comunicate al Consiglio dell’OTIA.


4 La Commissione di vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento. 

Art. 10

b) assenze, astensione e ricusa 


1Per l’astensione e la ricusa vale quanto disposto dall’art. 32 della Legge di procedura per le cause amministrative.
2La cognizione dei motivi di astensione e di ricusa spetta alla Commissione di vigilanza composta dai membri non ricusati e non astenuti. Se è ricusata l’intera Commissione, il Consiglio di Stato ne istituisce una straordinaria, con due giuristi e tre ulteriori membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA, che giudicano sui motivi di ricusa e, in caso di loro accoglimento, sul merito.
3In caso di assenze, ricusa o astensione di singoli membri, la Commissione di vigilanza si completa autonomamente a cura del Presidente rispettivamente del Vicepresidente, con altri giuristi rispettivamente membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA.

Esercizio della professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 Lepia) nel settore degli impianti tecnici

Art. 11

Oltre a coloro che adempiono i requisiti professionali di cui all’art. 5 cpv. 1 Lepia, dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione:
a) nei settori delle installazioni elettriche, degli impianti sanitari e di riscaldamento coloro che, al momento dell’entrata in vigore della Lepia, erano in possesso di un diploma professionale superiore (maestria) rilasciato in conformità all’art. 55 cpv. 2 della Legge federale sulla formazione professionale, con almeno tre anni di pratica presso un ufficio pubblico o privato del ramo dopo il conseguimento del diploma;
b) nei settori del condizionamento, della ventilazione e della refrigerazione coloro che, al momento dell’entrata in vigore della Lepia, esercitavano la professione quali titolari o contitolari di studi da almeno dieci anni.

Norma abrogativa

Art. 12

È abrogato il Regolamento d’applicazione della Legge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 12 dicembre 1990.

Entrata in vigore

Art. 13

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 5 luglio 2005

Per il Consiglio di Stato
La Presidente: M. Masoni   -   Il Cancelliere: G. Gianella

Campi professionali

Campi di attività (professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. a LDPS e dell'art. 1 ODPS) per i quali l'autorizzazione rilasciata dall'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti del Cantone Ticino (OTIA) abilita all'esercizio della relativa professione:

 

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