1 La Commissione può assumere d’ufficio ogni documento o ogni altra prova che ritenga rilevante per la sua decisione. Essa deve rispettare il diritto di essere sentita della persona di cui il procedimento si occupa; in particolare alla medesima dev’essere garantita la possibilità di esprimersi sulla fattispecie e di consultare gli atti prima di essere giudicata (art. 21 cpv. 3 LEPIA).
2 La Commissione può delegare l’istruzione del procedimento disciplinare ad un proprio membro.
La presente versione del Regolamento è stata ratificata in data 30.08.2019 dalla Commissione di Vigilanza in carica ed entra immediatamente in vigore annullando ogni edizione precedente.