Regolamento della Commissione di vigilanza sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

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(del 24 giugno 2009)

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
visti gli art. 18 e segg. LEPIA, nonché gli art. 9 e 10 del Regolamento d’applicazione della stessa legge,

decreta:

Art. I

La Commissione svolge i compiti che le assegna la legge secondo la procedura fissata dal presente regolamento e in conformità con la Legge di procedura per le cause amministrative (art. 21 cpv. 2 LEPIA).

Art. II

Le segnalazioni che pervengono alla Commissione, rispettivamente a un membro o al presidente, oppure al Consiglio dell’Ordine, devono essere trasmesse immediatamente alla segreteria della Commissione. Questa dà riscontro al denunciante di aver ricevuto l’atto e lo trasmette in originale al presidente.

Art. III

L’incarto di ogni procedimento si trova presso il presidente.
La copia di ogni atto dell’incarto si trova presso la segreteria della Commissione.

Art. IV

Nei casi di necessità di completare la Commissione fa stato l’art. 10 cpv. 3 del Regolamento d’applicazione della LEPIA, con la precisazione che i giuristi chiamati alla supplenza dovranno essere magistrati o ex magistrati.
Dovendosi supplire membri di OTIA, il presidente della Commissione deve informarne tempestivamente il presidente dell’Ordine per i propri incombenti.

Art. V

La Commissione può assumere d’ufficio ogni documento o ogni altra prova che ritenga rilevante per la sua decisione. Essa deve rispettare il diritto di essere sentita della persona di cui il procedimento si occupa; in particolare alla medesima dev’essere garantita la possibilità di esprimersi sulla fattispecie e di consultare gli atti prima di essere giudicata (art. 21 cpv. 3 LEPIA). 

La Commissione può delegare l’istruzione del procedimento disciplinare ad un proprio membro. 

Art. VI

Tutti gli incarti devono essere trattati e decisi dalla Commissione. Essa, se del caso, in particolare in assenza di competenza a giudicare, può autorizzare il presidente a evadere la procedura con uno scritto informativo.

Art. VII

Le decisioni –di merito o provvisionali (art. 23 LEPIA)- vengono prese nel corso di sedute indette dal presidente. Di ogni decisione viene tenuto un protocollo da parte della segreteria che il presidente trasmetterà ai membri della Commissione. Decisioni per circolazione possono essere prese solo in casi di particolare e oggettiva urgenza e nell’impossibilità di riunire tempestivamente la Commissione.

Art. VIII

Ogni procedimento sarà chiuso di regola nel termine di sei mesi da quando il primo atto perviene alla segreteria della Commissione.

Art. IX

Ogni decisione è sottoscritta dal presidente e da chi ha tenuto il protocollo, con l’indicazione dei rimedi di diritto (art. 25 LEPIA). Di ogni decisione viene intimato un esemplare alla persona interessata e un esemplare al Consiglio dell’OTIA. Le persone o le autorità segnalanti (art. 22 LEPIA) vengono informate esclusivamente sulla chiusura del procedimento e su un’eventuale decisione disciplinare, senza indicarne la natura.

Art. X

La Commissione può applicare una tassa di giustizia alle sue decisioni, segnatamente in conformità con l’art. 28 LPamm. Sono escluse indennità ripetibili (art. 31 LPamm).

Art. XI

Gli incarti di cui la trattazione è conclusa vengono archiviati presso la segreteria e possono essere consultati, con il preavviso del presidente, solo da chi è stato oggetto della procedura di cui chiede la visione degli atti o da un suo rappresentante munito di apposita procura. Sono salvi i diritti del Consiglio dell’OTIA, rispettivamente di autorità giudiziarie nell’ambito dei loro incombenti processuali.

Art. XII

Il presente regolamento entra immediatamente in vigore ed è inviato a tutti i membri dell’Ordine nonché ai possessori di una autorizzazione ad esercitare la professione.

La presente versione del Regolamento è stata ratificata in data 30.08.2019 dalla Commissione di Vigilanza in carica ed entra immediatamente in vigore annullando ogni edizione precedente.

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