Composizione e obblighi
12.1 Il Consiglio dell'Ordine è composto dal presidente, dal vice presidente e da almeno tre membri, nominati dall'Assemblea (art. 14 cpv. 2 lett. b LEPIA).
12.2 Il Consiglio attribuisce a suoi membri le cariche di segretario e di cassiere; è consentito attribuire tali cariche ad una sola persona: la carica di segretario può anche essere assegnata ad un esterno (art. 15 cpv. 3 lett. f LEPIA).
12.3 Il segretario è responsabile della custodia dell'archivio e dei verbali del Consiglio dell'Ordine e dell'Assemblea.
12.4 Il cassiere è responsabile dei fondi ed ha l'obbligo di tenere la contabilità dell'Ordine.
12.5 Il presidente ed il cassiere devono presentare annualmente all'Assemblea una relazione sul loro operato ed ottenerne scarico.